SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Lavorare in piena sicurezza è un obbiettivo imprescindibile per un’azienda che ha a cuore la salute dei propri dipendenti. Ogni giorno, purtroppo, la cronaca racconta di incidenti, talvolta mortali, negli ambienti di lavoro. Disattenzioni, mancanza dei necessari Dispositivi di Protezione, sottostima del pericolo di un ambiente o un macchinario ma anche i ritmi di lavoro spesso ossessivi, sono le principali cause riscontrate e non ottemperate in riferimento alle normative vigenti.
La normativa di riferimento nel nostro sistema legislativo in materia di sicurezza sul lavoro è il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81 “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” che ha abrogato la 626/94, ancora erroneamente citata nel lessico comune.
Il D.Lgs. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:
- l’individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio;
- la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio, cioè al così detto “rischio residuo”;
- il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
- l’elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazione (tecnologie, organizzazione, condizioni operative, ecc.)
Il decreto ha inoltre definito in modo chiaro le responsabilità e le figure in ambito aziendale per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori. Al testo degli articoli del decreto sono stati aggiunti altri 51 allegati tecnici che riportano in modo sistematico e coordinato le prescrizioni tecniche di quasi tutte le norme più importanti emanate in Italia dal dopoguerra ad oggi.
Un’attenzione particolare è stata dedicata dal Legislatore per i cantieri temporanei e mobili, destinando il Titolo IV del suddetto D.Lgs. 81/08.
Quali documenti vengono richiesti per accedere in cantiere?
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) o il Committente, prima dell’inizio dei lavori provvede a richiedere all’impresa esecutrice i documenti, di cui all’elenco di seguito riportato, validi per la Sicurezza del Cantiere:
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
• documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità
• dichiarazione sul contratto collettivo stipulato ai sensi dell’articolo 90 e all. XVII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• dichiarazione dell’organico medio annuo;
• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• denunce dei lavoratori effettuate alla Cassa Edile, all’Inps, all’Inail;
• dichiarazione di avvenuta effettuazione dei seguenti adempimenti obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• copia del libro unico;
• comunicazione di apertura cantiere ad Cassa Edile, all’Inps, all’Inail;
• cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni a farsi;
• organigramma di cantiere corredato da copia degli UNILAV del personale che sarà presente in cantiere;
• copia delle nomine e delle relative accettazioni di incarico per: Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetto al primo soccorso, Addetto emergenza incendio, Direttore di cantiere, Medico competente
• copia verbali consegna Dispositivi di Protezione Individuale;
• Piano Operativo di Sicurezza, lo stesso va trasmesso e validato dal CSE prima dell’inizio dei lavori;
• piani previsti da norme tipo per la movimentazione di forniture pesanti,
• copia documento valutazione rischi aziendale;
• elenco dei macchinari e attrezzature che l’impresa utilizzerà in cantiere, corredata da tutta la documentazione e certificazioni previste dalle vigenti normative in materia.
• lettera di trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte dell’appaltatore alle altre eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi corredata dalle relative firme per ricevuta;
Cosa dobbiamo fare per lavorare davvero in sicurezza?
Oltre ai documenti necessari per accedere ad un cantiere che comprovano che l’azienda a cui è affidato il lavoro opera secondo le norme di legge, spesso ne vengono richiesti ulteriori a discrezione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
La domanda sorge spontanea: per lavorare davvero in sicurezza, cosa dobbiamo fare?
La prima risposta è formare ed informare gli operatori. Quindi corsi di formazione mirati alla mansione dei singoli individui. Con particolare attenzione in ogni caso che, detti corsi, non siano fini a se stessi ma legati a filo diretto alle normali operazioni che giornalmente chi opera deve compiere.
Controllo e verifica. L’azienda ha il dovere di verificare e controllare che i propri dipendenti applichino le disposizioni apprese nei corsi e siano consapevoli che certe regole e direttive sono studiate per garantire la salute di chi le mette in atto quotidianamente.
Miglioramento e confronto. Fondamentale avere sempre come punto fermo il costante miglioramento delle procedure interne Quando si parla di lavoro, l’argomento sicurezza è intrinseco al lavoro stesso. Un confronto diretto fra chi redige i Piani Operativi di Sicurezza e chi opera giornalmente sul campo è dunque necessario, così come avere un occhio attento su tutte le novità che il vasto mercato in materia mette a disposizione: conoscenza delle norme e dei vari aggiornamenti e consulenze dirette con specialisti del settore. È un lavoro di team, che va eseguito con coscienza e conoscenza.
Sopralluoghi e feedback. È importante che l’operatore sia cosciente, formato e responsabilizzato. Non deve essere un obbligo lavorare in sicurezza, deve essere un piacere, visto come un lavorare con serenità. Ma una visita nei luoghi ove si opera per prendere atto che tutto sia eseguito secondo le regole e che il cantiere sia realmente come descritto nel PSC dell’appaltatore è sempre opportuno.
Fondamentali anche i feedback di ritorno dei clienti. Un cliente attento a certi particolari non è un cliente difficile, piuttosto un aiuto a crescere ulteriormente sotto tanti aspetti, in primis quello della sicurezza.